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DUVRI
Milano, 19/09/2014
Potrà accadere che alcuni Clienti richiedano il DUVRI.

La realizzazione del documento unico per la valutazione rischi da interferenze (più conosciuto con l'acronimo DUVRI, a volte DVRI) è un obbligo in materia di sicurezza del lavoro, introdotto dall'art. 26 del testo unico sulla sicurezza del lavoro, il D. Lgs. n. 81/2008 che ha codificato in un unico testo quanto disposto da varie normative e che riprende il disposto contenuto nell'art. 7 del D.Lgs. 626/94, sostituendolo.
Il DUVRI deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei ( esempio Sfilate sotto tendoni o in Fiera.. ) non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dal dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (corretto dal D.Lgs. 106/2009), ove recita:
« Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. »
(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008)
La redazione di tale documento, quindi, è onere dell'azienda committente, sia essa pubblica o privata; quest'ultima è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.






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